Le condizioni
- L’immobile deve diventare abitazione principale entro un anno dall’acquisto.
- Il mutuo va stipulato nell’anno precedente o successivo all’acquisto.
- La detrazione spetta a chi è intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile.
Sono detraibili gli interessi passivi, gli oneri accessori (come le spese di istruttoria, la parcella del notaio per il contratto di mutuo, l’imposta sostitutiva) e le quote di rivalutazione dovute a clausole di indicizzazione.
Il calcolo
detrazione = 19% × min(interessi pagati, 4.000 €), nella proporzione della propria quota.
Redditi alti
La detrazione per gli interessi del mutuo non si riduce oltre i 120.000 € di reddito, a differenza di altre detrazioni del 19%. Dal 2025, per chi ha un reddito superiore a 75.000 €, le spese detraibili sono soggette a un tetto complessivo, dal quale sono esclusi gli interessi dei mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024.
Domande frequenti
Quanto si può detrarre degli interessi del mutuo?
Il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori, fino a 4.000 € all'anno per il mutuo di acquisto dell'abitazione principale: la detrazione massima è quindi di 760 €. Per i mutui di costruzione o ristrutturazione il limite è di 2.582,28 €.
Come si divide la detrazione con un mutuo cointestato?
Ogni intestatario detrae la sua quota di interessi, entro la sua quota del limite: con un mutuo al 50% ciascuno può detrarre al massimo il 19% di 2.000 €. Se l'altro intestatario è il coniuge fiscalmente a carico, chi lo ha a carico può detrarre anche la sua quota.
Fonti
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 15, comma 1, lettere b) e 1-ter: interessi passivi per l'abitazione principale
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 16-ter: limite alle detrazioni per i redditi oltre 75.000 €
- Agenzia delle Entrate. Area tematica Casa: agevolazioni e detrazioni