Il calcolo
- Compenso concordato.
- Contributo previdenziale: la rivalsa INPS del 4% per i professionisti iscritti alla gestione separata, o il contributo integrativo della cassa per chi ne ha una.
- IVA del 22% su compenso e contributo, solo in regime ordinario.
- Ritenuta d’acconto del 20%, sottratta dal totale: sul compenso più la rivalsa INPS, ma non sul contributo integrativo né sull’IVA.
Chi non applica la ritenuta
- I contribuenti in regime forfettario e in regime di vantaggio, che indicano in fattura la dicitura di esonero.
- Chi fattura a privati senza partita IVA, che non sono sostituti d’imposta.
Le fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 € richiedono una marca da bollo da 2 €, che di solito viene addebitata al cliente.
Prestazione occasionale
Chi lavora senza partita IVA per attività non abituali rilascia una ricevuta con la ritenuta del 20%, se il committente è un sostituto d’imposta. Superati i 5.000 € di compensi nell’anno sono dovuti anche i contributi della gestione separata INPS, per un terzo a carico del lavoratore.
Domande frequenti
Come si calcola la ritenuta d'acconto?
È il 20% del compenso, rivalsa INPS del 4% compresa ma IVA esclusa. Su un compenso di 1.000 € con rivalsa: 1.040 € di imponibile, 228,80 € di IVA, ritenuta di 208 €. Il cliente paga al professionista 1.060,80 € e versa i 208 € all'Erario.
Il contributo integrativo della cassa è soggetto a ritenuta?
No. Il contributo integrativo delle casse professionali, per esempio il 4% di avvocati e ingegneri, è soggetto a IVA ma non a ritenuta d'acconto. La rivalsa INPS del 4% dei professionisti senza cassa, invece, fa parte del compenso e subisce la ritenuta.
Fonti
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 25: ritenuta sui redditi di lavoro autonomo
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 26: gestione separata INPS e rivalsa del 4%
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tariffa, articolo 13: imposta di bollo sulle fatture non soggette a IVA
- Agenzia delle Entrate. Ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo